Art. 6.
(Programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo).

      1. Fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, la programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo è effettuata secondo i princìpi e le finalità stabiliti dall'articolo 2 sulla base dei programmi regionali di cui all'articolo 4.
      2. La programmazione nazionale degli interventi pubblici è triennale ed è definita nell'ambito della Conferenza unificata, con accordi sanciti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      3. L'intervento pubblico per le attività dello spettacolo dal vivo avviene attraverso l'allocazione delle risorse del FUS. Per consentire la programmazione degli interventi

 

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di cui al presente articolo, il Ministro dei beni e delle attività culturali, con proprio decreto, fissa gli indirizzi generali degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo in base ai princìpi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), e determina la quota del FUS da destinare ai propri interventi diretti.
      4. Per tutte le attività e i soggetti dello spettacolo dal vivo, pubblici e privati, che si avvalgono di finanziamenti pubblici è obbligatoria la pubblicità dell'intervento. La pubblicità è realizzata mediante le normali forme di comunicazione dell'attività o dell'iniziativa attraverso la formulazione di una legenda nella quale è esplicitato che ci si è avvalsi dei contributi pubblici.